(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9
                         del 25 giugno 2003)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
              Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter
             nella legge regionale 13 agosto 1997 n. 33
    1.  Dopo  l'Art.  6  della  legge regionale 13 agosto 1997, n. 33
(disposizioni  attuative  della  legge 31 gennaio 1994, n. 97 recante
nuove disposizioni per le zone montane) sono inseriti i seguenti:
    «Art.  6-bis  (Compendio unico) - 1. Il compendio unico aziendale
di  cui  all'Art.  5-bis  della  legge  n.  97/1994,  come introdotto
dall'Art.  52,  comma  21,  della  legge  28 dicembre  2001,  n.  448
(disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e triennale
dello  Stato,  legge  finanziaria  2002),  e'  costituito  da terreni
agricoli,  destinati  in  modo  unitario  all'esercizio  dell'impresa
agricola,  ricadenti  nei  territori  delle  comunita'  montane della
Liguria  cosi'  come  delimitate  dalle  leggi regionali in materia e
nelle porzioni montane di comuni parzialmente montani non inseriti in
comunita' montane».
    2.  Concorrono alla formazione del compendio unico aziendale, che
i  beneficiari  dell'esenzione  di  cui all'Art. 5-bis della legge n.
97/1994  hanno  l'obbligo  di  coltivare o condurre per un periodo di
almeno  dieci anni dal trasferimento, i terreni agricoli, le relative
pertinenze,  compresi i fabbricati, anche non confinanti tra di loro,
acquisiti,  in  seguito a trasferimento a qualunque titolo, anche con
atti  successivi,  da coltivatori diretti ai sensi dell'Art. 31 della
legge  26 maggio  1965,  n.  590  (disposizioni per lo sviluppo della
proprieta'  coltivatrice) o dell'Art. 6 della legge 3 maggio 1982, n.
203  (norme sui contratti agrari) o da imprenditori agricoli a titolo
principale  ai  sensi  dell'Art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153
(attuazione delle direttive del consiglio delle Comunita' europee per
la riforma dell'agricoltura).
    «Art.  6-ter  (Superficie minima indivisibile) - 1. La superficie
minima  indivisibile  di  cui  all'Art.  5-bis della legge n. 97/1994
rappresenta   l'estensione  di  terreno  necessaria  a  garantire  il
raggiungimento  da  parte  delle  aziende  agricole di montagna di un
livello  minimo  di  validita'  economica. Essa costituisce il limite
territoriale  al  di sotto del quale non e' consentito procedere, per
quindici  anni dall'acquisto, al frazionamento dei terreni costituiti
in compendio unico ai sensi dell'Art. 6-bis».
    2.  La  giunta  regionale determina i livelli minimi di validita'
economica delle aziende agricole di montagna».